
Contenuto della petizione
TROVATO L'INGANNO, FATTA LA LEGGE?! Il problema della
"disinformazione" è stato notevolmente
sottolineato nel contesto della mediazione e conciliazione civile
d'obbligo nonostante paia una stringa di buon senso per tutti i gradi di
giudizio e valutazione - il criterio di recessione contrattuale appare
stringato contro la decisione di chi chiede aiuto, tutela del diritto,
difesa, impugnazione: immagino potrebbe essere anche sottoposto a
ricontestualizzazione e dunque a revisione quando ha effetti anche nel
penale per le questioni di ritrattazione se solo se ne capisse a pieno
la pericolosità /utilità atta a risolvere
morosità : pensate il recupero crediti vale per fatture
emesse da anche dieci anni! ma la tua faccia così come sono
messe le cose, la perdi in molto meno e per sempre, perchè
la vera disinformazione innesta un processo a catena. In
virtù dell'obbligo di comparizione - perchè la
Costituzione dice, e varrebbe anche per gli attentati speciosi della
disinformazione, per l'art. 111 è convocato chi in qualunque
interrogatorio salvo legittimo impedimento, non vi si reca (delegando
terzi), "non sappia l'italiano" in modo conseguente a
comprendere e valutare ciò che gli viene offerto o
profferito, divenendo inattendibile, conservando comunque tutti i
diritti giuridici che sono connessi con l'istruzione ovvero di chiedere
un avvocato o una spiegazione. Perciò chi disinforma
con ogni modo e strumento ledendo al diritto di difesa, dovrebbe essere
rimosso con le stesse attenzioni quando di fronte all'espletamento di
tutte le valenze possibili, perseguita un ignaro innocente ma ignaro
dell'oggetto d'accusa - Quindi da un lato dove si chiede
possibilità di gettare al macero ogni atto alla source et
allo scible (come consiglia di fare l'ispettore Drago sapendo di
scrivere scemenze facilmente riscontrabili, date in pasto al contenzioso
come prove, invece truccate e montate a sceneggiate) sarebbe da rivedere
- o almeno da limitare in virtù della
responsabilità di chi le usa, abusando
dell'interpretazione. Invece ci viene imposta dall'Istruzione la
cancellazione delle prove causando distorsioni innegabili - salvo che
qualcuno decida che il contenuto, sia soggetto alla conservazinoe
quinquennale come il resto degli atti, come aggiornamenti, schemi di
lavoro, rapporti costruttivi e che meritano di essere restituiti alla
viibilità contro lo spoglio di chi brucia le
identità e le professionalità emergenti anche
di persone che hanno 35-40 anni e cominciano per la prima volta ad avere
contatto con la loro "vera" professione. Ogni rottura dovrebbe
avere la controparte di una motivazione o intenzione di difesa, credo, o
sbaglio? e ciò dipende dall'atto, specialmente quando
può illegittimamente determinare conseguenze e rischi
prevedibili. Il Decreto legge n.28 del 4 marzo 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010 redige infatti la
possibilità di recessione in caso di disinformazione delle
parti, anche di una di esse dall'obbligo contrattuale redatto tra
l'avvocato e il suo assistito, quindi anche di una sospensione cautelare
illegittima, falsata da vizi e pregiudizi verificabili, quindi anche un
licenziamento, determinato dalla causa pregressa di tale specie - quindi
proprio per i valori di verità in logica, dovrebbe essere
sentito il parere della vittima di un simile procedimento anche al suo
stato sorgivo, d'obbligo, applicato il legittimo sospetto che
costituisce l'iniziativa della difesa contro chi intimidisce o inibisce
la risposta - Ovvero chi, dice l'ufficio contenzioso dello SGRUF, non
esercitando dovutamente il criterio di istruzione di tirocinio, dovrebbe
essere rimosso, perchè la componente funzionale del
presidio di una attività pubblica è pur sempre
quella che lo lega al suo contesto produttivo, promozionale, di
formazione e cultura. Dovrebbe essere riammesso l'obbligo della
difesa dell'assistito, in quanto soggetti della difesa, vittima di un
reato possibile più grave come il licenziamento
'progressivo e d'infangamento' prodotto "mediante
disinformazione" provabile e denunciata già a chi di
dovere. Qui si chiede, mediante lettera e quindi ricorso, l'espressione
di perplessità contro l'ennesimo mostro di Lochness, la
sottoscrizione per le seguenti ragioni: la tutela del lavoro
è un diritto che nel caso del docere è
Costituzionale - presidiare, ovvero sfruttare l'ascesa gerarchica no,
è un opzione direzionale che dovrebbe essere coerente con
titoli e tesi, papers scientifici e non autodirezioni e basta sfruttando
l'autovalutazione e negandola ad altri - tipici dei presidi
antidemocratici. Quindi questa petizione vuole chiedere che il decreto
sia approfondito in quanto: - sarebbe necessario redimere i casi in cui
questo limite è stato distratto colpevolmente in relazione
alla prevedibilità delle conseguenze, al falso o alla
disinformazione che crea il danno, al mancato espletamento di procedure,
anche quelle di tirocinio o altre se previste; - la mediazione e il
controllo veridico di asserzioni fasulle, che comportano atti da parte
di terzi come il licenziamento non sia oggetto di limiti
nell'impugnazione qual'ora siano dimostrate le competenze buone - i
24/30 della persona richiamata o ricusata ingiustamente anche a partire
dalla reputazione scientifica maturata e dai risultati; - diviene
caricaturalmente inimpugnabile se la vittima è sempre
accusabile di disinformazione anche quando assunti i valori di
verità è forse la parte ingiustamente
promovente ad averne creato il terreno prolifico! A cosa servono le
sanzioni se non a limitare l'abuso di potere? Si chiede
così l'estensione e l'approfondimento del decreto legge,
dando all'avvocatura libertà piena di scelta e di
convocazione (ovvero libertà di ricerca istruttoria)
tramite lo strumento della conciliazione d'obbligo e
libertà di denuncia di pressioni aggiunte indebitamente -
per gli atti di disinformazione che fungono in chiave negazionistica da
controllo impedendo l'emersione dei doli. questa petizione di principi
è stata rivolta con preghiera al capo dello stato
perchè interessi la Magistratura saluti d.ssa Tania L. Gobbett