| campagna popolare per una legge che RICONOSCA L'AGRICOLTURA
CONTADINA E LIBERI IL LAVORO DEI CONTADINI DALLA BUROCRAZIA ESISTE un
numero imprecisato di persone che praticano un'agricoltura di
piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull'economia
familiare, orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta;
un'agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su
una scelta di vita legata a valori di benessere o ecologia o giustizia o
solidarietà più che a fini di arricchimento e profitto;
un'agricoltura quasi invisibile per i grandi numeri
dell'economia, ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata
la terra (soprattutto in montagna e nelle zone economicamente
marginali), per mantenere ricca la diversità di paesaggi, piante
e animali, per mantenere vivi i saperi, le tecniche e i prodotti locali,
per mantenere popolate le campagne e la montagna. Per
quest'agricoltura che rischia di scomparire sotto il peso delle
documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e
igieniche gravose, per ottenere un riconoscimento che la distingua
dall'agricoltura imprenditoriale e industriale, per ottenere la
rimozione degli ostacoli burocratici e dei pesi fiscali che ostacolano
il lavoro dei contadini e la loro permanenza sulla terra, CHIEDIAMO CHE
punto 1 Chi coltiva un appezzamento di terra, qualunque sia la sua
dimensione, per l'autoconsumo familiare e per la vendita diretta
e senza intermediari, possa liberamente: a. trasformare e
confezionare i propri prodotti nell'abitazione o nei suoi
annessi, attraverso le attrezzature e gli utensili usati nella consueta
gestione domestica; b. vendere i propri prodotti agricoli (comprese
le sementi autoriprodotte), alimentari e di artigianato manuale ai
consumatori finali, senza che ciò sia considerato atto di
commercio. punto 2 I contadini che, come occupazione prevalente,
praticano la coltivazione del fondo e del bosco o l'allevamento
o la raccolta di erbe e frutti spontanei, esclusivamente per
l'autoconsumo familiare e per la vendita diretta ai consumatori
finali e agli esercenti locali di vendita al dettaglio e ristorazione, e
che non siano anche lavoratori dipendenti o liberi professionisti
nè abbiano dipendenti, salvo eventuali avventizi impiegati in
attività di raccolta SIANO ESONERATI DA a. il regime Iva, la
tenuta di registri contabili, l'obbligo di iscrizione alla
camera di commercio; ogni imposta o tassa relativa
all'occupazione prevalente, alla propria abitazione e al fondo,
comprese quelle di registrazione e proprietà relativa
all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra
loro; b. l'applicazione del sistema HACCP e, più in
generale, le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli
alimenti; c. i vincoli progettuali e urbanistici per: - la
costruzione di stalle, serre e altri annessi sui propri terreni e per
l'esclusiva occupazione prevalente, purchè realizzati con
una dimensione massima di 30 mq e a un piano fuori terra, secondo
tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con strutture solo
rimovibili e senza possibilità di cambio della destinazione
d'uso; - la ricostruzione di manufatti preesistenti in
terra, in legno o in pietra a secco; ABBIANO DIRITTO DI d.
macellare direttamente nel proprio fondo il bestiame nato e allevato nel
podere, limitatamente a un numero di capi proporzionati ai membri della
famiglia e ai propri ospiti, e seppellirne i resti secondo le
consuetudini locali, fatti salvi gravi motivi sanitari o la non
idoneità dei terreni; e. esercitare nella propria abitazione e
sul proprio fondo attività di ospitalità rurale, fino a un
massimo di dieci coperti e posti letto, senza necessità di
autorizzazioni e senza essere soggetti a regole fiscali e sanitarie; f.
pagare i minimi contributi assistenziali e previdenziali; g.
ricevere, attraverso le regioni, servizi gratuiti a domicilio di: -
assistenza veterinaria e agronomica; - assistenza burocratica e
ricezione per qualunque domanda, dichiarazione, denuncia o modulistica
di altro genere a qualunque titolo richiesta
dall'amministrazione pubblica o comunque dovuta per legge.
punto 3 I contadini definiti nel punto 2 siano registrati in uno
specifico albo del comune di residenza e possano attestarsi con
autocertificazione, vera fino a prova di falso. punto 4 Il lavoro
prestato ai contadini definiti nel punto 2, nel loro fondo,
gratuitamente o come apprendistato o come scambio di opere, sia
assimilato al volontariato e salvo l'uso di scale o di
macchine e attrezzature elettriche o a motore - non sia assoggettato a
obblighi contributivi e previdenziali. punto 5 Siano abolite le
limitazioni sui contratti agrari in natura, purchè favorevoli ai
conduttori per una misura non inferiore al 70% del raccolto.
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